Art. 41
(Modificazioni, abrogazioni e disposizioni transitorie).

      1. Le disposizioni del presente titolo e dei regolamenti di cui all'articolo 39 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. A decorrere dalla stessa data:

          a) nel codice civile:

              1) alla rubrica della sezione I del capo III del titolo I del libro VI, le parole: «agli aeromobili e agli autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «e agli aeromobili»;

              2) il numero 3) dell'articolo 2683 è abrogato;

              3) al primo comma dell'articolo 2695, le parole: «e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli» sono soppresse;

              4) all'articolo 2810, al secondo comma, le parole: «gli aeromobili e gli autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «e gli aeromobili» e il terzo comma è abrogato;

          b) il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni,

 

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è abrogato, ad eccezione dell'articolo 29;

          c) il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni, è abrogato;

          d) l'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni, è abrogato;

          e) nel codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, l'articolo 78, comma 1, secondo periodo, è soppresso; l'articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12, l'articolo 94, l'articolo 95, l'articolo 101, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e l'articolo 103 sono abrogati;

          f) l'articolo 245 e l'articolo 247 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono abrogati.